PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.
(Oggetto).

      1. La presente legge detta nuove norme aventi ad oggetto la disciplina del servizio pubblico generale radiotelevisivo con particolare riferimento alla definizione dei compiti, delle modalità di finanziamento e di svolgimento del servizio pubblico.

Art. 2.
(Princìpi fondamentali).

      1. Sono princìpi fondamentali del sistema delle comunicazioni sonore e televisive:

          a) la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva;

          b) la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, incluse la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere;

          c) il diritto inviolabile di ciascun individuo a una informazione rispettosa dei princìpi di obiettività, completezza, lealtà, indipendenza e imparzialità;

          d) il diritto di ciascun individuo di poter essere raggiunto dal massimo numero possibile di voci;

          e) l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e

 

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locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali.

      2. L'attività di informazione radiotelevisiva sugli eventi della vita sociale, politica e culturale soddisfa un bisogno essenziale della collettività e deve qualificarsi come servizio pubblico essenziale caratterizzato da preminente interesse generale; essa deve essere svolta nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 4 da qualsiasi emittente o fornitore di contenuti che la esercita.

Art. 3.
(Princìpi generali a tutela degli utenti).

      1. Sono princìpi generali del sistema delle comunicazioni sonore e televisive nazionale, regionale e locale, a tutela dell'utente:

          a) l'accesso dell'utente, secondo criteri di non discriminazione, a un'ampia varietà di informazioni e di contenuti offerti da una pluralità di operatori nazionali e locali, favorendo a tale fine la fruizione e lo sviluppo, in condizioni di pluralismo e di libertà di concorrenza, delle opportunità offerte dall'evoluzione tecnologica da parte dei soggetti che svolgono o intendono svolgere attività nel sistema delle comunicazioni;

          b) la trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali della persona, fermo restando, comunque, che sono vietate le trasmissioni che contengono messaggi cifrati o di carattere subliminale o incitamenti all'odio comunque motivato o che inducono ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità o che, anche in relazione all'orario di trasmissione, possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico

 

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o morale dei minori o che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche, fatte salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato che comunque prevedono l'obbligo di adottare un sistema di controllo specifico e selettivo;

          c) la diffusione di trasmissioni pubblicitarie e di televendite leali e oneste, che rispettino la dignità della persona, non evochino discriminazioni di razza, sesso o nazionalità, non offendano convinzioni religiose o ideali, non inducano a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente, non possano arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, non siano inserite nei cartoni animati destinati ai bambini o durante la trasmissione di funzioni religiose e siano riconoscibili come tali e distinte dal resto dei programmi con mezzi di evidente percezione, con esclusione di quelli che si avvalgono di una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi, fermi gli ulteriori limiti e divieti previsti dalla legislazione vigente;

          d) la diffusione di trasmissioni sponsorizzate che rispettino la responsabilità e l'autonomia editoriale del fornitore di contenuti nei confronti della trasmissione, siano riconoscibili come tali e non stimolino all'acquisto o al noleggio dei prodotti o dei servizi dello sponsor, salvi gli ulteriori limiti e divieti stabiliti dalla legislazione vigente in relazione alla natura dell'attività dello sponsor o all'oggetto della trasmissione;

          e) la trasmissione di apposita rettifica collocata nel medesimo spazio e con analogo ascolto quando l'interessato si ritiene leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni o notizie contrarie a verità, purché tale rettifica non abbia contenuto che possa dare luogo a responsabilità penali o civili e non sia contraria al buon costume;

          f) la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro, ponendo limiti alla capacità trasmissiva destinata ai programmi

 

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criptati e garantendo l'adeguata copertura del territorio nazionale o locale. La disposizione di cui alla presente lettera non si applica per la diffusione via satellite;

          g) la diffusione su programmi in chiaro, in diretta o in differita, delle trasmissioni televisive che hanno ad oggetto eventi, nazionali e no, indicati in un'apposita lista approvata con deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in quanto aventi particolare rilevanza per la società;

          h) la facilitazione della ricezione da parte delle persone con disabilità sensoriali dei programmi radiotelevisivi, prevedendo a tale fine l'adozione di idonee misure, sentite le associazioni di categoria;

          i) la garanzia che il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e degli enti nel settore radiotelevisivo sia effettuato nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità umana, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, in conformità alla legislazione vigente in materia.

Art. 4.
(Princìpi generali in materia di informazione e di compiti del servizio pubblico radiotelevisivo).

      1. Il servizio pubblico radiotelevisivo, da qualsiasi emittente o fornitore di contenuti esercitato, realizza l'inviolabile diritto individuale all'informazione in modo obiettivo, indipendente, imparziale e aperto alle diverse tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, favorisce l'istruzione, la crescita civile, la partecipazione democratica e il progresso sociale e si caratterizza per una programmazione improntata agli interessi e ai valori della collettività, che è basata sui princìpi fondamentali stabiliti dall'articolo 2.
      2. Il servizio pubblico radiotelevisivo si caratterizza per una programmazione

 

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volta a garantire, con riferimento al diritto all'informazione:

          a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, comunque non consentendo la sponsorizzazione dei notiziari;

          b) la trasmissione quotidiana di telegiornali o di giornali radio da parte dei soggetti abilitati a fornire contenuti in ambito nazionale o locale su frequenze terrestri;

          c) l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità nonché la trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni ufficiali degli organi costituzionali indicati dalla legge;

          d) l'assoluto divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare il contenuto delle informazioni in maniera non riconoscibile da parte dello spettatore.

      3. Il servizio pubblico radiotelevisivo si caratterizza altresì per una programmazione volta a garantire:

          a) la diffusione di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all'educazione, all'informazione, alla formazione e alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative;

          b) l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge, da parte dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni politici e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,

 

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dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta;

          c) la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa italiane attraverso l'utilizzazione dei programmi e la diffusione delle più significative produzioni del panorama audiovisivo nazionale;

          d) l'effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

          e) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale ovvero di interesse pubblico richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e la trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilità delle strade e delle autostrade italiane;

          f) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva;

          g) la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo l'accesso del pubblico agli stessi;

          h) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità;

          i) l'adozione di idonee misure di tutela delle persone con disabilità sensoriali in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera h);

          l) la realizzazione di attività di insegnamento a distanza.

      4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce ulteriori regole per le emittenti radiotelevisive e i fornitori di contenuti in ambito nazionale, per rendere effettiva l'osservanza dei princìpi di cui al

 

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presente capo nei programmi di informazione e di propaganda.

Art. 5.
(Compiti del servizio pubblico radiotelevisivo in ambito regionale e provinciale).

      1. Con leggi regionali, nel rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti dagli articoli 2, 3 e 4, sono definiti gli specifici compiti di servizio pubblico che le società incaricate del servizio pubblico generale di radiodiffusione sono tenute ad adempiere nell'orario e nella rete di programmazione destinati alla diffusione di contenuti in ambito regionale o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, in ambito provinciale. È, comunque, garantito un adeguato servizio di informazione in ambito regionale e provinciale.

Capo II
RIFORMA DEL SERVIZIO PUBBLICO GENERALE RADIOTELEVISIVO

Art. 6.
(Affidamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo).

      1. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato mediante concessione alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa sino alla data del 6 maggio 2009.
      2. Successivamente alla data di cui al comma 1 e sino alla completa attuazione del mercato aperto delle frequenze in tecnica digitale, il servizio pubblico radiotelevisivo è affidato mediante contratto di servizio nazionale, aggiudicato secondo procedure di evidenza pubblica a una o più società che gestiscono reti radiotelevisive in tecnica analogica.
      3. Successivamente alla completa attuazione del mercato aperto delle frequenze in tecnica digitale, il servizio pubblico

 

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radiotelevisivo è affidato mediante contratto di servizio nazionale, aggiudicato secondo procedure di evidenza pubblica, a una o più società che forniscono almeno due programmi diffusi o trasmessi in tecnica digitale in ambito nazionale accessibili liberamente e senza oneri agli utenti mediante qualsiasi rete di comunicazione elettronica.
      4. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo in ambito regionale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, successivamente alla data di cui al comma 1 e sino alla completa attuazione del mercato aperto delle frequenze in tecnica digitale, è affidato mediante contratto di servizio regionale, aggiudicato secondo procedure di evidenza pubblica a una o più società che gestiscono reti radiotelevisive in tecnica analogica.
      5. Successivamente alla completa attuazione del mercato aperto delle frequenze in tecnica digitale, il servizio pubblico generale radiotelevisivo in ambito regionale e per le province autonome di Trento e di Bolzano è affidato mediante contratto di servizio regionale, aggiudicato secondo procedure di evidenza pubblica, a una o più società che forniscono almeno un programma diffuso o trasmesso in tecnica digitale in ambito regionale accessibile liberamente e senza oneri agli utenti mediante qualsiasi rete di comunicazione elettronica. A tale fine le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono legittimate a stipulare, previa intesa con il Ministero delle comunicazioni, specifici contratti di servizio regionali per la definizione degli obblighi di cui all'articolo 5, comma 1, nel rispetto dell'unità giuridica ed economica dello Stato e assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubbliche.
      6. Le procedure di evidenza pubblica di cui al presente articolo si svolgono nel rispetto delle norme comunitarie e della normativa nazionale o regionale vigente in materia di procedure di aggiudicazione di
 

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contratti da parte di amministrazioni aggiudicatrici e mirano a realizzare:

          a) i princìpi di parità di trattamento dei concorrenti, imparzialità, libera concorrenza, pubblicità e trasparenza;

          b) l'interesse della pubblica amministrazione e della collettività al conseguimento della prestazione che meglio realizzi i princìpi informativi del servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'articolo 4, alle condizioni economicamente più favorevoli;

          c) l'interesse dei soggetti concorrenti a non essere discriminati e a partecipare in condizioni di parità alla procedura di gara.

      7. Il Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, stabilisce con regolamento ulteriori norme recanti disciplina della procedura di affidamento di cui al presente articolo al fine di rendere effettiva l'osservanza dei princìpi stabiliti dal comma 6. Per le procedure di affidamento di cui ai commi 4 e 5 è fatta salva la concorrente potestà legislativa e regolamentare riconosciuta alle regioni dall'articolo 117 della Costituzione.
      8. Le società incaricate del servizio pubblico generale radiotelevisivo lo svolgono sulla base del contratto di servizio stipulato con il Ministro delle comunicazioni, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla presente legge e dalle altre leggi vigenti. Entro il 31 dicembre di ogni anno le società presentano al Ministro delle comunicazioni una relazione sul perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico.
      9. I contratti di servizio nazionali e regionali si conformano ai princìpi stabiliti dagli articoli 2 e 3, tendono alla realizzazione dei princìpi generali in materia di informazione sanciti dall'articolo 4 e al perseguimento dei compiti del servizio pubblico radiotelevisivo di cui al medesimo articolo.
      10. I contratti di servizio nazionali e regionali sono approvati con decreto del

 

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Presidente della Repubblica e sono rinnovati ogni tre anni.

Art. 7.
(Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo).

      1. Il regime di finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo in ambito nazionale, regionale e provinciale è disciplinato in modo tale da:

          a) garantire l'adempimento della missione di interesse generale del servizio pubblico radiotelevisivo;

          b) non perturbare le condizioni degli scambi e della concorrenza in misura contraria all'interesse comune.

      2. Il costo del servizio pubblico è posto a carico dell'autorità aggiudicatrice che lo finanzia facendo ricorso ai proventi ricavati dal canone di abbonamento al servizio radiotelevisivo pagato dagli utenti e in caso di necessità con pagamenti diretti da parte del bilancio pubblico, secondo le modalità stabilite con apposito regolamento adottato dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. È fatta salva la concorrente potestà legislativa e regolamentare delle regioni in materia di finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo in ambito regionale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione.
      3. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, stabilisce l'ammontare dei canoni di abbonamento in vigore dal 1o gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire alle società affidatarie della fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente saranno sostenuti in tale anno per adempiere agli specifici obblighi del servizio pubblico radiotelevisivo affidato alle citate società, come desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso,

 

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tenuto conto anche del tasso di inflazione programmato e delle esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese.
      4. Il corrispettivo riconosciuto alla società aggiudicataria per lo svolgimento del servizio pubblico generale radiotelevisivo è determinato dall'amministrazione aggiudicatrice con le modalità e secondo i princìpi stabiliti dal regolamento e dalle leggi regionali previsti dal comma 2.
      5. Al fine di consentire la determinazione del costo di fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo e di assicurare la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico, la società aggiudicataria predispone il bilancio di esercizio indicando in una contabilità separata i ricavi derivanti dall'esercizio dell'attività di servizio pubblico e gli oneri sostenuti nell'anno solare precedente per la fornitura del suddetto servizio, sulla base di uno schema approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, imputando o attribuendo i costi sulla base di princìpi di contabilità applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati e definendo con chiarezza i princìpi di contabilità analitica sulla cui base sono tenuti conti separati. Ogni qualvolta siano utilizzate le stesse risorse di personale, apparecchiature o impianti fissi o risorse di altra natura per assolvere i compiti di servizio pubblico generale e per altre attività, i relativi costi devono essere ripartiti sulla base della differenza tra i costi complessivi della società considerati includendo o escludendo le attività di servizio pubblico. Il bilancio, entro un mese dalla data della sua approvazione, è trasmesso all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e al Ministero delle comunicazioni.
      6. La contabilità separata tenuta ai sensi del comma 5 è soggetta a controllo da parte di una società di revisione, nominata e scelta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le società e la borsa, ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
 

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n. 58, e successive modificazioni. All'attività della società di revisione si applicano le norme della sezione IV del capo II del titolo III della parte IV del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni.
      7. È fatto divieto alla società aggiudicataria della fornitura del servizio pubblico di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo.

Art. 8.
(Soppressione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi).

      1. È soppressa la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni.
      2. Le competenze attribuite dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modificazioni, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sono trasferite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 9.
(Dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa).

      1. È avviato il procedimento per l'alienazione della intera partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa, che deve essere completato entro il mese di marzo 2011.
      2. L'alienazione prevista dal comma 1 avviene mediante offerta pubblica di vendita, in conformità al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e relativi regolamenti attuativi, e al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994,

 

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n. 474, e successive modificazioni. Con una o più deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica sono definiti i tempi, le modalità di presentazione, le condizioni e gli altri elementi dell'offerta o delle offerte pubbliche di vendita di cui al presente comma.
      3. I proventi derivanti dalle operazioni di collocamento sul mercato di azioni ordinarie della RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono destinati per il 75 per cento al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. La restante quota è destinata al finanziamento degli incentivi all'acquisto e alla locazione finanziaria necessari per favorire la diffusione nelle famiglie italiane di apparecchi utilizzabili per la ricezione di segnali televisivi in tecnica digitale, in modo tale da consentire l'effettivo accesso ai programmi trasmessi in tecnica digitale.
      4. Il comma 5 dell'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112, è abrogato.